Sono cinque milioni gli italiani iscritti all'AIRE — l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Per molti di loro, scrivere un testamento è particolarmente delicato: non basta seguire la legge italiana, perché la successione di chi vive abitualmente all'estero è disciplinata, dal 2015, da una norma europea che fissa come regola la legge del paese di residenza. C'è però una scappatoia importante, prevista dallo stesso regolamento, che vale la pena conoscere prima di redigere il testamento.
Questo articolo non sostituisce una consulenza legale. Per situazioni complesse, consulta un notaio o un avvocato specializzato in diritto internazionale.
Questo articolo affronta il caso degli italiani residenti all'estero: come il Reg. UE 650/2012 cambia le regole della successione, perché la professio iuris è uno strumento prezioso, e cosa rimane comunque ancorato alla legge italiana.
Cinque milioni di italiani all'estero
Secondo i dati AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) tenuta dal Ministero degli Interni, oltre cinque milioni di italiani hanno la residenza ufficiale fuori dall'Italia. Le mete principali sono Germania, Regno Unito, Svizzera, Francia, Argentina, Brasile, Stati Uniti.
Per ciascuno di loro, fare testamento solleva una domanda specifica: quale legge si applica al mio patrimonio quando muoio? Quella italiana, quella del paese in cui vivo, o entrambe? La risposta non è scontata, e dipende da una norma europea entrata in vigore nel 2015.
Il Reg. UE 650/2012: la legge della residenza abituale
Dal 17 agosto 2015, le successioni transfrontaliere tra cittadini di paesi UE (esclusi Danimarca e Irlanda, e con regime particolare il Regno Unito post-Brexit) sono regolate dal Regolamento UE 650/2012.
La regola di base è semplice: la successione di chi muore è disciplinata dalla legge del paese in cui aveva la residenza abituale al momento della morte.
Se sei italiano ma vivi abitualmente a Madrid da dieci anni, alla tua morte si applicherà la legge spagnola, non quella italiana. Significa che le quote di legittima, le regole della successione legittima, gli adempimenti formali saranno quelli previsti dal Codice Civile spagnolo.
La differenza è enorme. Le legislazioni europee variano molto:
- in Germania, la Pflichtteil (legittima) è in genere pari al 50% di quanto si avrebbe ricevuto in successione legittima, ma non sempre attribuisce diritti reali sui beni;
- in Spagna, il sistema della legítima è simile a quello italiano ma con quote diverse;
- nel Regno Unito, dopo la Brexit non si applica più il regolamento UE; vige il principio della freedom of testation — libertà quasi totale del testatore di disporre come vuole;
- in Francia, esistono quote di legittima (réserve héréditaire) per i figli, ma con regole differenti dall'Italia.
La professio iuris: scegliere la legge italiana
Il Regolamento UE 650/2012 prevede una scappatoia importante per chi non vuole essere "catturato" dalla legge del paese di residenza: la professio iuris.
Il testatore può scegliere espressamente nel proprio testamento che la successione sia regolata dalla legge del paese di cui ha la cittadinanza, anziché dalla legge del paese di residenza. Per gli italiani all'estero, questo significa scegliere la legge italiana.
La scelta deve essere:
- espressa nel testamento in modo chiaro (formula tipica: "con espressa designazione, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE 650/2012, dichiaro che la mia successione è regolata dalla legge italiana");
- anteriore alla morte del testatore, nel senso che il testamento deve essere già scritto al momento del decesso;
- fatta in vita: non si può fare retroattivamente.
Senza professio iuris, vale la legge della residenza. Con la professio iuris, vale la legge italiana. È una scelta che pesa molto: vale la pena conoscerla prima di scrivere il testamento. Per testare la professio iuris sul tuo caso specifico (paese di residenza, famiglia, patrimonio), genera la tua bozza guidata — la formula di scelta della legge italiana è inclusa automaticamente.
La validità formale del testamento all'estero
Una volta deciso quale legge si applica alla successione, c'è un'altra questione: il testamento è formalmente valido?
La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla forma delle disposizioni testamentarie, ratificata dall'Italia, stabilisce un principio molto favorevole al testatore: un testamento è formalmente valido se rispetta la forma prevista da almeno una di queste leggi:
- legge del luogo in cui è redatto;
- legge della cittadinanza del testatore al momento della redazione o della morte;
- legge del domicilio del testatore al momento della redazione o della morte;
- legge della residenza abituale del testatore al momento della redazione o della morte;
- per gli immobili: legge del luogo in cui si trovano.
In pratica: un testamento olografo redatto secondo la legge italiana (autografia totale, data, firma — art. 602 c.c.) ha buone basi di riconoscimento formale nei paesi aderenti alla Convenzione, ma la verifica va fatta sul paese concreto.
Significa che un italiano a Madrid può scrivere un testamento olografo seguendo le regole italiane (autografia totale, data, firma) e avere una base solida per il riconoscimento formale nei paesi aderenti, ferma la verifica sul caso concreto.
Un'alternativa per la massima certezza internazionale: il testamento internazionale. Per chi vuole una forma testamentaria specificamente pensata per il riconoscimento transfrontaliero, esiste anche il testamento internazionale, introdotto dalla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, ratificata dall'Italia con la Legge 29 novembre 1990, n. 387 (in vigore dal 16 novembre 1991). Si tratta di una forma testamentaria che richiede l'intervento di un notaio (o di una "persona abilitata" secondo la legge nazionale) e di due testimoni, e che mira ad essere riconosciuta come formalmente valida in tutti gli Stati aderenti alla Convenzione, indipendentemente dalla legge applicabile alla sostanza della successione. Per chi ha patrimoni in più Paesi e vuole ridurre il rischio di contestazioni formali, è una soluzione da valutare con un notaio o un avvocato specializzato.
Tre casi concreti per italiani all'estero
Caso 1: italiano a Berlino, sposato con tedesca, due figli
Marco vive a Berlino da dodici anni, è sposato con Anna (tedesca), hanno due figli minorenni. Ha un appartamento a Berlino e una casa in Italia ereditata dai genitori. Lavora come ingegnere a tempo indeterminato.
Senza professio iuris: si applica la legge tedesca (residenza abituale). Le quote di legittima sono diverse da quelle italiane.
Con professio iuris (scelta della legge italiana nel testamento): si applica la legge italiana. Marco può ad esempio favorire la moglie o un figlio specifico nei limiti della quota disponibile italiana.
Strumento ottimale: testamento olografo in italiano, scritto a mano, con clausola esplicita di professio iuris per la legge italiana. Conservato in Italia o presso il notaio italiano.
Caso 2: italiana AIRE a Madrid in pensione
Anna, 70 anni, si è trasferita a Madrid dieci anni fa quando è andata in pensione. Vive in un appartamento di proprietà, ha due figli adulti che vivono in Italia, conti bancari sia in Italia sia in Spagna.
Senza professio iuris: si applica la legge spagnola. Le quote di legittima spagnole sono diverse.
Con professio iuris: si applica la legge italiana, e Anna può scrivere un testamento secondo le regole italiane che le sono familiari.
Strumento ottimale: testamento olografo, redatto in Italia o a Madrid, con clausola di professio iuris.
Caso 3: italiano a New York
Roberto vive a New York da quindici anni, ha doppia cittadinanza (italiana e americana), patrimonio in entrambi i paesi.
Situazione complessa. Gli Stati Uniti non sono parte del Regolamento UE 650/2012, e la legge sulla successione varia da Stato a Stato (NY, California, Florida hanno regole diverse). La professio iuris vale per l'Europa, non per gli USA.
Strumento ottimale: testamento separato per i beni in Italia (olografo italiano con professio iuris per la parte UE) più will secondo la legge dello Stato di residenza per i beni americani. Consulenza specialistica indispensabile.
Cosa NON cambia: i beni immobili in Italia
Anche con la professio iuris, alcune regole restano italiane in modo non derogabile.
- Trasferimento di immobili in Italia: la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari segue la legge italiana. Gli adempimenti formali, le imposte ipotecaria e catastale (2% più 1% del valore catastale, salvo agevolazione prima casa) sono italiani.
- Imposta di successione sui beni in Italia: si applica il D.Lgs. 346/1990 (TUSR italiano), salvo convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione.
- Pubblicazione del testamento per i beni italiani: anche se redatto all'estero, il testamento per essere efficace sui beni italiani va pubblicato da un notaio italiano.
In sintesi: la legge applicabile alla sostanza della successione può essere italiana (con professio iuris) o straniera, ma molti adempimenti pratici restano legati al paese in cui si trovano i beni.
Il limite del fai-da-te all'estero
Per chi vive all'estero, scrivere un testamento "a istinto" comporta rischi specifici, in aggiunta a quelli del fai-da-te in Italia.
- Confusione tra leggi applicabili: scrivere un testamento basandosi sulla legge italiana senza fare professio iuris può portare a un testamento valido sulla forma ma soggetto, nella sostanza, a una legge diversa (quella del paese di residenza).
- Mancata considerazione delle quote di legittima del paese di residenza: senza professio iuris, le quote sono quelle del paese di residenza, non italiane.
- Errori formali sul testamento: l'art. 602 c.c. richiede autografia totale, data, firma. La giurisprudenza è ferma sull'essenzialità di questi requisiti.
- Mancato coordinamento con eventuali testamenti precedenti in Italia o in altri paesi.
Per chi vive all'estero, il problema non è "se" servono regole specifiche, ma "quali" — e una guida chiara fa la differenza.
Come TestamentoGuidato funziona dall'estero
TestamentoGuidato è particolarmente comodo per gli italiani all'estero, per tre ragioni.
1. Funziona da qualsiasi paese. La procedura guidata è online, accessibile da qualunque luogo abbia connessione. Bastano quindici-venti domande in italiano per ottenere una bozza completa. Non serve venire fisicamente in Italia.
2. Genera la clausola di professio iuris automaticamente. Quando dichiari di vivere all'estero, il sistema inserisce nel testo della bozza la formula esplicita di scelta della legge italiana ai sensi dell'art. 22 del Regolamento UE 650/2012.
3. La trascrizione a mano resta sotto il tuo controllo. Il sistema NON stampa il testamento: un olografo stampato è esposto a nullità per mancanza di autografia totale. Trascrivi il testo a mano sul tuo foglio bianco, ovunque tu sia: a Londra, a Berlino, a Madrid, a New York. La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 può favorire il riconoscimento formale nei paesi aderenti, ma la situazione concreta va sempre verificata.
Cosa fare con il documento finito.
- Conservarlo in Italia presso un notaio: il deposito fiduciario ha un costo variabile e può facilitare le ricerche, anche tramite l'iscrizione facoltativa al Registro Volontario dei Testamenti Olografi (Consiglio Nazionale del Notariato, attivo dal novembre 2023) su richiesta esplicita del testatore.
- Affidarlo a una persona di fiducia in Italia: amico, parente, avvocato.
- Custodirlo personalmente all'estero: rischio smarrimento, ma efficacia immediata se trovato.
Inizia subito la procedura guidata e in venti minuti avrai una bozza che include la professio iuris per la legge italiana — da trascrivere a mano e conservare. Costa €39,99 una tantum, contro €600–1.500 di un testamento pubblico dal notaio italiano (e ci sono tariffe simili anche dai notai dei paesi UE).
Errori frequenti per italiani all'estero
- Pensare che "tanto sono italiano, vale la legge italiana". Falso dal 2015: senza professio iuris, vale la legge della residenza abituale.
- Pensare che "tanto vivo qui da poco, sono ancora italiano". La residenza abituale si valuta in modo concreto: dove lavori, dove sono i tuoi affetti principali, dove risiede la tua famiglia. Non è il timbro sul passaporto.
- Fare un testamento solo nel paese di residenza, ignorando i beni in Italia. Vale formalmente, ma può creare complicazioni per la pubblicazione e gli adempimenti italiani.
- Fare due testamenti contraddittori — uno in Italia, uno nel paese di residenza — senza coordinarli.
- Scegliere la legge del paese di residenza nel testamento, pensando di "semplificare", salvo poi scoprire che le quote di legittima sono molto diverse da quelle che si conoscono.
Per situazioni con beni in più paesi, doppia cittadinanza o famiglia internazionale, la consulenza di un avvocato specializzato in diritto successorio internazionale è quasi sempre opportuna.
In sintesi
Per i cinque milioni di italiani all'estero, il testamento è un atto particolarmente delicato. Dal 2015, il Regolamento UE 650/2012 prevede che la successione segua la legge del paese di residenza abituale, salvo che il testatore scelga espressamente la legge della propria cittadinanza tramite la professio iuris.
La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 favorisce il riconoscimento formale delle disposizioni testamentarie nei paesi aderenti: scrivere a mano, datare e firmare secondo le regole italiane (art. 602 c.c.) è una scelta prudente, da verificare sul paese concreto.
Se vuoi un testamento olografo che includa la professio iuris per la legge italiana — utile per la maggior parte degli italiani in UE — inizia il modulo guidato: la procedura genera la formula di scelta automaticamente e ti produce un testo da trascrivere a mano dovunque tu sia. Per il quadro normativo completo, consulta la nostra pagina fonti.