Chi è il convivente di fatto
La legge italiana (L. 76/2016, cosiddetta "Cirinnà") riconosce due forme di unione non matrimoniale:
- Unione civile registrata (per coppie dello stesso sesso) — equiparata al matrimonio anche ai fini successori
- Convivenza di fatto (per coppie etero o omo) — riconoscimento più limitato
Il convivente di fatto è chi vive stabilmente con un'altra persona in coppia, senza matrimonio né unione civile, e ha eventualmente registrato la convivenza all'anagrafe.
Diritti del convivente di fatto
La L. 76/2016 ha introdotto alcuni diritti:
- Diritto di abitazione sulla casa di proprietà esclusiva del partner defunto, per un periodo limitato (2 anni minimi, fino a 5 anni se ci sono figli minori in casa)
- Subentro nel contratto di locazione se il defunto era locatario
- Diritto di visita e informazione in caso di malattia o ricovero del partner
Cosa il convivente NON ha
Non è erede legittimo. Senza testamento, il convivente non eredita NULLA — il patrimonio passa ai parenti del defunto (coniuge separato non divorziato, figli, genitori, fratelli, ecc.) secondo le regole della successione legittima.
Non ha quota di legittima riservata. Anche con testamento, il convivente può ricevere solo nei limiti della quota disponibile — la legittima resta per coniuge, figli e ascendenti.
Come tutelare il convivente
Per assicurare che il proprio convivente erediti, le opzioni sono:
- Testamento olografo — può destinare al convivente fino al 100% della quota disponibile
- Donazioni in vita (con cautela: rispettano comunque la legittima dei legittimari)
- Polizza vita con beneficiario designato (capitale acquisito iure proprio, fuori asse ereditario)
- Unione civile (se possibile) o matrimonio — equiparano il partner al coniuge
Riferimenti
L. 20 maggio 2016 n. 76 (legge Cirinnà), commi 36-67 sui conviventi di fatto.