Cos'è la quota di legittima
In Italia non esiste piena libertà testamentaria. Una parte del patrimonio è riservata per legge ad alcuni familiari stretti chiamati legittimari. Si chiama quota di legittima (o "riserva") ed è disciplinata dagli artt. 536 e seguenti del Codice Civile; i rimedi contro le lesioni sono regolati anche dagli artt. 553-564 c.c.
La parte rimanente, di cui il testatore può disporre liberamente, si chiama quota disponibile.
Chi sono i legittimari
- Il coniuge (o partner di unione civile registrata, equiparato per L. 76/2016)
- I figli (legittimi, naturali, adottivi — la legge non distingue)
- Gli ascendenti (genitori, nonni), MA solo in mancanza di figli
NON sono legittimari: fratelli, zii, cugini, conviventi di fatto, nipoti (salvo per rappresentazione).
Le quote (artt. 537-548 c.c.)
| Situazione | Legittima | Disponibile |
|---|---|---|
| Solo coniuge | 1/2 al coniuge | 1/2 |
| Solo 1 figlio | 1/2 al figlio | 1/2 |
| Solo 2+ figli | 2/3 ai figli (in parti uguali) | 1/3 |
| Coniuge + 1 figlio | 1/3 al coniuge + 1/3 al figlio | 1/3 |
| Coniuge + 2+ figli | 1/4 al coniuge + 1/2 ai figli | 1/4 |
| Solo ascendenti | 1/3 agli ascendenti | 2/3 |
| Coniuge + ascendenti (no figli) | 1/2 al coniuge + 1/4 agli ascendenti | 1/4 |
| Nessun legittimario | – | 100% |
Cosa succede se il testamento viola la legittima
Il testamento NON è automaticamente nullo: resta valido finché nessuno lo contesta. Ma il legittimario leso può promuovere l'azione di riduzione (art. 553 c.c.) entro 10 anni dall'apertura della successione, ottenendo dal giudice il ricalcolo delle quote.
Calcolo "ricostruito" con donazioni in vita
La legittima si calcola sulla massa ricostruita: l'asse alla morte + le donazioni fatte in vita (riunione fittizia, art. 556 c.c.). Le donazioni "consumano" la disponibile prima delle disposizioni testamentarie.
Strumenti per non sbagliare
Calcola le quote nella tua situazione con il calcolatore della quota di legittima. Per casistica completa vedi l'articolo quote di legittima e eredi.
Riferimenti
Artt. 536-564 c.c. (legittima e azione di riduzione).