Chi sono i legittimari
I legittimari sono i familiari più prossimi del defunto a cui la legge italiana garantisce una quota minima del patrimonio ereditario. È la categoria centrale del diritto successorio italiano: il limite alla libertà testamentaria.
Disciplinati dagli artt. 536 e seguenti del Codice Civile.
L'elenco completo
Sono legittimari, e SOLO loro:
1. Il coniuge — anche separato, purché la separazione non gli sia stata addebitata. È equiparato il partner di unione civile registrata (L. 76/2016).
2. I figli — tutti, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. La legge non distingue tra:
- figli legittimi (nati nel matrimonio)
- figli naturali (nati fuori dal matrimonio, una volta riconosciuti)
- figli adottivi
- figli premorti (rappresentati dai loro discendenti per art. 467 c.c.)
3. Gli ascendenti — genitori e nonni, MA solo in mancanza di figli e discendenti. Quindi se il defunto ha figli, i genitori NON sono legittimari.
Chi NON è legittimario
- Fratelli e sorelle — possono ereditare solo per successione legittima (in mancanza di altri legittimari) o per testamento, ma non hanno quota riservata
- Zii, cugini, nipoti (salvo nipoti per rappresentazione)
- Conviventi di fatto — la L. 76/2016 ha dato alcuni diritti (es. abitazione temporanea), ma NON la qualità di legittimario
- Amici, ex-coniugi divorziati, ex-partner — nessun diritto successorio
Diritti dei legittimari
I legittimari hanno tre tutele forti:
1. Quota di legittima riservata — non può essere tolta da testamento (artt. 537-548 c.c.)
2. Azione di riduzione — strumento per recuperare la quota in caso di violazione (art. 553 c.c.). Si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione.
3. Diritti aggiuntivi specifici — al coniuge spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa familiare (art. 540, comma 2 c.c.)
Casi particolari
Coniuge separato consensualmente o per addebito al defunto — conserva i diritti successori.
Coniuge separato con addebito a se stesso — perde i diritti successori (art. 548 c.c.).
Coniuge divorziato — perde tutti i diritti successori (era già non più sposato alla morte).
Figli premorti con discendenti — i nipoti subentrano per rappresentazione (art. 467 c.c.) e contano come legittimari nella quota del genitore premorto.
Riferimenti
Artt. 536-564 c.c. (legittimari, legittima e azione di riduzione).