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Glossario · Lettera L

Legittimari

I familiari stretti (coniuge, figli, ascendenti) ai quali la legge italiana riserva una quota minima dell'eredità (la quota di legittima), inderogabile anche per testamento.

Chi sono i legittimari

I legittimari sono i familiari più prossimi del defunto a cui la legge italiana garantisce una quota minima del patrimonio ereditario. È la categoria centrale del diritto successorio italiano: il limite alla libertà testamentaria.

Disciplinati dagli artt. 536 e seguenti del Codice Civile.

L'elenco completo

Sono legittimari, e SOLO loro:

1. Il coniuge — anche separato, purché la separazione non gli sia stata addebitata. È equiparato il partner di unione civile registrata (L. 76/2016).

2. I figli — tutti, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. La legge non distingue tra:

  • figli legittimi (nati nel matrimonio)
  • figli naturali (nati fuori dal matrimonio, una volta riconosciuti)
  • figli adottivi
  • figli premorti (rappresentati dai loro discendenti per art. 467 c.c.)

3. Gli ascendenti — genitori e nonni, MA solo in mancanza di figli e discendenti. Quindi se il defunto ha figli, i genitori NON sono legittimari.

Chi NON è legittimario

  • Fratelli e sorelle — possono ereditare solo per successione legittima (in mancanza di altri legittimari) o per testamento, ma non hanno quota riservata
  • Zii, cugini, nipoti (salvo nipoti per rappresentazione)
  • Conviventi di fatto — la L. 76/2016 ha dato alcuni diritti (es. abitazione temporanea), ma NON la qualità di legittimario
  • Amici, ex-coniugi divorziati, ex-partner — nessun diritto successorio

Diritti dei legittimari

I legittimari hanno tre tutele forti:

1. Quota di legittima riservata — non può essere tolta da testamento (artt. 537-548 c.c.)

2. Azione di riduzione — strumento per recuperare la quota in caso di violazione (art. 553 c.c.). Si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione.

3. Diritti aggiuntivi specifici — al coniuge spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa familiare (art. 540, comma 2 c.c.)

Casi particolari

Coniuge separato consensualmente o per addebito al defunto — conserva i diritti successori.

Coniuge separato con addebito a se stesso — perde i diritti successori (art. 548 c.c.).

Coniuge divorziato — perde tutti i diritti successori (era già non più sposato alla morte).

Figli premorti con discendenti — i nipoti subentrano per rappresentazione (art. 467 c.c.) e contano come legittimari nella quota del genitore premorto.

Riferimenti

Artt. 536-564 c.c. (legittimari, legittima e azione di riduzione).

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