Cos'è il diritto di abitazione
Quando un coniuge muore, l'altro coniuge ha — automaticamente, anche senza testamento — il diritto di continuare ad abitare la casa familiare e di utilizzare i mobili che la arredano. Questo diritto si chiama diritto di abitazione ed è disciplinato dall'art. 540, comma 2, del Codice Civile.
A chi spetta
- Al coniuge superstite (anche separato, purché la separazione non gli sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato)
- Al partner di unione civile (equiparato al coniuge per la L. 76/2016)
- NON al convivente di fatto (che ha diritto di abitazione limitato e diverso, di durata 2-5 anni)
Su cosa cade
- Casa adibita a residenza familiare — solo se era di proprietà del defunto o in comunione tra i coniugi
- Mobili che la arredano — diritto di uso, non di proprietà
NON si applica se la casa familiare era di proprietà di terzi (es. dei suoceri) o se era in locazione.
Caratteristiche del diritto
1. Si aggiunge alle altre quote — il diritto di abitazione si SOMMA alla quota di eredità del coniuge, non la sostituisce. È un beneficio in più.
2. Dura tutta la vita — il coniuge superstite può abitarci finché vive. Solo alla sua morte la casa torna piena agli altri eredi.
3. È personale e intrasmissibile — il coniuge non può venderlo, affittarlo a terzi, o trasferirlo per testamento.
4. Anche con testamento contrario — il diritto è "blindato": neanche un testamento può privarne il coniuge se lui non vi rinuncia espressamente.
Esempio pratico
Casa di proprietà del marito defunto, valore €400.000. Eredi: la moglie e due figli.
- Quote di proprietà: 1/4 alla moglie + 1/4 a ciascun figlio (totale: 1/4 + 1/2 ai figli + 1/4 disponibile, ipotizzando legittima)
- Diritto di abitazione: il diritto di vivere in quella casa è interamente della moglie, finché vive
- I figli: proprietari pro-quota, ma non possono cacciare la madre dalla casa né venderla pienamente
Riferimenti
Art. 540, comma 2 c.c. (diritto di abitazione del coniuge).