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Glossario · Lettera D

Diritto di abitazione

Diritto del coniuge superstite (o partner di unione civile) di continuare ad abitare la casa familiare e usare i mobili che la arredano, se la casa era di proprietà del defunto o comune ai coniugi.

Cos'è il diritto di abitazione

Quando un coniuge muore, l'altro coniuge ha — automaticamente, anche senza testamento — il diritto di continuare ad abitare la casa familiare e di utilizzare i mobili che la arredano. Questo diritto si chiama diritto di abitazione ed è disciplinato dall'art. 540, comma 2, del Codice Civile.

A chi spetta

  • Al coniuge superstite (anche separato, purché la separazione non gli sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato)
  • Al partner di unione civile (equiparato al coniuge per la L. 76/2016)
  • NON al convivente di fatto (che ha diritto di abitazione limitato e diverso, di durata 2-5 anni)

Su cosa cade

  • Casa adibita a residenza familiare — solo se era di proprietà del defunto o in comunione tra i coniugi
  • Mobili che la arredano — diritto di uso, non di proprietà

NON si applica se la casa familiare era di proprietà di terzi (es. dei suoceri) o se era in locazione.

Caratteristiche del diritto

1. Si aggiunge alle altre quote — il diritto di abitazione si SOMMA alla quota di eredità del coniuge, non la sostituisce. È un beneficio in più.

2. Dura tutta la vita — il coniuge superstite può abitarci finché vive. Solo alla sua morte la casa torna piena agli altri eredi.

3. È personale e intrasmissibile — il coniuge non può venderlo, affittarlo a terzi, o trasferirlo per testamento.

4. Anche con testamento contrario — il diritto è "blindato": neanche un testamento può privarne il coniuge se lui non vi rinuncia espressamente.

Esempio pratico

Casa di proprietà del marito defunto, valore €400.000. Eredi: la moglie e due figli.

  • Quote di proprietà: 1/4 alla moglie + 1/4 a ciascun figlio (totale: 1/4 + 1/2 ai figli + 1/4 disponibile, ipotizzando legittima)
  • Diritto di abitazione: il diritto di vivere in quella casa è interamente della moglie, finché vive
  • I figli: proprietari pro-quota, ma non possono cacciare la madre dalla casa né venderla pienamente

Riferimenti

Art. 540, comma 2 c.c. (diritto di abitazione del coniuge).

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