Convivente di fatto e eredità: cosa cambia con la legge Cirinnà

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Due persone sedute insieme durante una conversazione importante

Vivi con il tuo partner da quindici anni ma non siete sposati né uniti civilmente. Se uno dei due muore senza testamento, l'altro non eredita praticamente nulla — neanche la casa che avete comprato e ristrutturato insieme. La legge Cirinnà del 2016 ha riconosciuto alcuni diritti ai conviventi di fatto, ma ha lasciato la successione in mano al testamento. Capire cosa cambia (e cosa NON cambia) con la Cirinnà è il primo passo per proteggere chi ami.

Questo articolo non sostituisce una consulenza legale. Per situazioni complesse, consulta un notaio.

Questo articolo distingue le tre situazioni create dalla legge Cirinnà — coniuge, unito civilmente, convivente di fatto — e mostra con scenari numerici cosa eredita davvero ciascuno, e quali strumenti restano disponibili per tutelare chi convive senza essere sposato.

Cos'è la legge Cirinnà

La L. 76/2016, che prende il nome dalla senatrice Monica Cirinnà che ne è stata la prima firmataria, ha disciplinato due nuovi istituti accanto al matrimonio:

  • l'unione civile tra persone dello stesso sesso, costituita davanti all'ufficiale di stato civile;
  • la convivenza di fatto (etero o omosessuale), riconoscibile attraverso una semplice dichiarazione anagrafica al Comune.

L'effetto pratico è che oggi, in Italia, una coppia può trovarsi in tre situazioni civili diverse: matrimonio, unione civile, convivenza di fatto. Le conseguenze sull'eredità sono molto diverse.

I tre stati civili che la legge Cirinnà ha distinto

Coniuge sposato

Il coniuge è il caso "tradizionale" disciplinato dal Codice Civile fin dal 1942. È legittimario (artt. 536 e seguenti del Codice Civile): ha diritto a una quota minima del patrimonio del coniuge defunto. Eredita anche in mancanza di testamento (artt. 565 e seguenti). In aggiunta, ha il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso dei mobili (art. 540, comma 2, c.c.).

Partner di unione civile

La L. 76/2016, nei commi sulle unioni civili, equipara il partner al coniuge in materia successoria. Il partner di un'unione civile ha quindi gli stessi diritti del coniuge: legittima, successione legittima in assenza di testamento, diritto di abitazione.

In termini pratici, ai fini ereditari, "unito civilmente" e "sposato" sono identici.

Convivente di fatto

È il caso più diffuso e il più sottovalutato. Una coppia che vive insieme ma non si è sposata né unita civilmente — anche con dichiarazione anagrafica al Comune — è composta da conviventi di fatto. La L. 76/2016 ha riconosciuto loro alcuni diritti (assistenza sanitaria, contratto di locazione, contratto di convivenza), ma in materia successoria il convivente di fatto NON è legittimario e NON è erede legittimo.

Significa: senza testamento, il convivente di fatto eredita zero, anche dopo trent'anni di vita insieme.

Cosa eredita davvero il convivente di fatto

Il punto chiave è duplice.

Senza testamento. Il convivente di fatto non figura tra i parenti chiamati alla successione legittima dagli artt. 565 e seguenti del Codice Civile. L'eredità segue l'ordine: figli, ascendenti, fratelli, parenti fino al sesto grado, Stato. Il convivente non c'è.

Con testamento. Il convivente di fatto può ricevere fino al 100% della quota disponibile, che varia in funzione della presenza di altri legittimari (coniuge, figli, ascendenti del defunto). Se il defunto non ha legittimari, può lasciargli tutto.

Resta un diritto residuale specifico introdotto dalla L. 76/2016: il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di proprietà del defunto per almeno due anni; se la convivenza è durata più di due anni, il diritto si estende per un periodo pari alla durata della convivenza, con un tetto massimo di cinque anni. In presenza di figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto dura comunque almeno tre anni. Non è quota di legittima, è un diritto temporaneo di abitazione che si esaurisce entro questi termini.

Tre scenari tipici con numeri reali

Per rendere chiaro l'impatto, vediamo tre scenari concreti, tutti con un patrimonio totale di €400.000 (casa €300.000 più risparmi e beni mobili €100.000) e tutti senza testamento.

Scenario 1: 10 anni di convivenza, casa intestata 50/50, niente figli

Anna e Marco convivono dal 2016, hanno la dichiarazione anagrafica al Comune. Hanno comprato casa insieme nel 2018, intestata 50% ciascuno. Anna ha una sorella; Marco ha entrambi i genitori in vita. Niente figli.

Anna muore senza testamento. I suoi legittimari sono assenti (no coniuge, no figli, no ascendenti). Eredita la sorella in via legittima (artt. 565 e 570 c.c.): tutto va a lei. Marco resta proprietario solo della sua metà di casa. La metà di Anna passa alla sorella, che diventa comproprietaria con Marco.

Marco ha però un diritto residuale: può continuare ad abitare nella casa per cinque anni (durata pari alla convivenza, con il tetto massimo di cinque), grazie alla L. 76/2016. Trascorso questo periodo, dovrà negoziare con la sorella di Anna.

Anna avrebbe potuto evitare tutto questo con un testamento che lasciava la sua metà a Marco: la sorella non è legittimaria, dunque Anna aveva il 100% di quota disponibile.

Scenario 2: convivenza con figli avuti insieme

Luca e Sara convivono dal 2010, hanno due figli (15 e 12 anni) ma non si sono sposati. Casa intestata solo a Luca. Patrimonio totale di Luca: €400.000.

Luca muore senza testamento. I figli sono legittimari ed eredi unici. Si applica l'art. 566 del Codice Civile: tutto ai figli, in parti uguali (€200.000 ciascuno). Sara non eredita nulla.

Sara ha il diritto di abitazione temporanea della L. 76/2016 (cinque anni in questo caso). Dopo, la casa è dei figli — minorenni, gestiti dal tribunale.

Con testamento, Luca avrebbe potuto destinare a Sara la quota disponibile. Con due figli, la legittima ai figli è 2/3 (art. 537 c.c.); la disponibile è 1/3 — circa €133.000 — che Luca poteva lasciare a Sara per garantirle stabilità economica.

Scenario 3: convivenza dove uno ha figli da matrimonio precedente

Roberto è divorziato dalla prima moglie e ha un figlio adulto (25 anni). Convive dal 2018 con Giulia, dichiarazione anagrafica al Comune. Patrimonio totale di Roberto: €400.000.

Roberto muore senza testamento. Il figlio è unico legittimario ed erede. Si applica l'art. 567 del Codice Civile: tutto al figlio. Giulia non eredita nulla, salvo il diritto temporaneo di abitazione della L. 76/2016.

Con testamento, Roberto avrebbe potuto lasciare a Giulia la quota disponibile. Con un figlio solo, la legittima al figlio è 1/2 (art. 537 c.c.); la disponibile è 1/2 — €200.000 — che Roberto poteva destinare a Giulia.

In tutti e tre gli scenari, il testamento avrebbe ribaltato il risultato in favore del convivente.

I diritti minori del convivente di fatto

Pur senza diritti successori automatici, la L. 76/2016 ha riconosciuto al convivente di fatto alcuni strumenti di tutela:

  • diritto di abitazione temporanea sulla casa del convivente defunto (almeno 2 anni; se la convivenza è durata di più, fino a un massimo di 5 anni; almeno 3 anni in presenza di figli minori o disabili);
  • continuazione del contratto di locazione se il defunto era inquilino e il convivente continua a vivere nell'immobile;
  • diritti di assistenza in caso di malattia o ricovero (visite, decisioni sanitarie come "persona di fiducia");
  • contratto di convivenza: accordo scritto, con autenticazione di un notaio o di un avvocato, per disciplinare i rapporti patrimoniali della convivenza in vita.

Il contratto di convivenza è uno strumento utile, ma non sostituisce il testamento: regola la convivenza in vita, non l'eredità.

Come tutelare il partner: il testamento e le altre opzioni

Per chi convive senza essersi sposato né unito civilmente, gli strumenti per tutelare davvero il partner sono tre, in ordine di efficacia.

1. Il matrimonio o l'unione civile. Equipara il partner al coniuge per tutti gli effetti successori. È la soluzione più completa, ma anche quella che molti per scelta non vogliono adottare.

2. Il testamento. Il convivente di fatto può ricevere il 100% della quota disponibile, che varia in funzione di altri legittimari del defunto. Senza altri legittimari, può ricevere il 100% del patrimonio. Con coniuge, figli o ascendenti, ne riceve la quota disponibile residua.

3. Il contratto di convivenza (in vita) e l'assicurazione sulla vita (con beneficiario il partner). Sono strumenti complementari, utili in vita ma con effetti limitati alla morte. L'assicurazione sulla vita esce dall'asse ereditario e va direttamente al beneficiario, senza passare dalla legittima — è uno strumento prezioso per i conviventi.

In pratica, il testamento è lo strumento più pratico ed economico per chi non vuole sposarsi ma vuole tutelare il partner. Per quantificare quanto puoi lasciare al tuo partner nel tuo caso specifico, genera la tua bozza guidata e vedi le quote calcolate sulla tua situazione familiare reale.

Come TestamentoGuidato gestisce le coppie non sposate

TestamentoGuidato è particolarmente utile per le coppie non sposate, perché la procedura guidata distingue automaticamente fra i tre stati civili.

Le domande iniziali identificano la tua situazione:

  • sei sposato? Unito civilmente? Convivente di fatto registrato? Convivente di fatto non registrato?
  • hai figli? Da questa relazione o da relazioni precedenti?
  • hai ascendenti viventi (in mancanza di figli)?

Da queste informazioni, il sistema calcola chi sono i tuoi legittimari e quanta quota disponibile hai. Per un convivente che vuole tutelare il partner, sapere con precisione quanta parte del patrimonio puoi lasciargli è il punto di partenza fondamentale.

Alcuni esempi pratici di output del modulo guidato:

  • convivente non sposato, niente figli, niente coniuge precedente, niente ascendenti viventi: disponibile 100% — puoi lasciargli tutto;
  • convivente non sposato, due figli da relazione precedente: disponibile 1/3 — gli altri 2/3 vanno ai figli per legittima (art. 537 c.c.);
  • convivente non sposato, ascendenti viventi (genitori in vita), niente figli, niente coniuge: disponibile 2/3 — la legittima ai genitori è 1/3 (art. 538 c.c.).

Tu trascrivi il testo a mano su un foglio bianco — questo passaggio è cruciale, perché l'art. 602 c.c. richiede l'autografia totale — e firmi.

Inizia subito la procedura guidata e in venti minuti avrai una bozza personalizzata, da trascrivere e firmare. Costa €39,99 una tantum, contro i €600–1.500 di un testamento pubblico dal notaio.

Domande frequenti

Il mio partner di vent'anni eredita qualcosa se non ho testamento? No. Senza testamento, il convivente di fatto non eredita nulla. Solo il diritto temporaneo di abitazione introdotto dalla L. 76/2016 (massimo 5 anni).

Se ci registriamo come conviventi al Comune, eredita? No, neanche in quel caso. La registrazione anagrafica dà accesso a diritti di assistenza, contratto di convivenza, ma non a quote di eredità. Per quelle, serve testamento o unione civile o matrimonio.

Il contratto di convivenza fa ereditare il partner? No. Il contratto di convivenza disciplina i rapporti patrimoniali in vita (chi paga cosa, come si divide quanto si compra insieme). Non sostituisce il testamento.

Posso lasciare la casa al partner anche se ho un figlio? Solo entro la quota disponibile. Con un figlio, la legittima al figlio è 1/2 (art. 537 c.c.); puoi lasciare al partner l'altra metà. Se il valore della casa supera la disponibile, il figlio può chiedere la riduzione (artt. 553 e seguenti c.c.).

Dopo quanti anni di convivenza il partner diventa erede automatico? Mai. La convivenza non genera diritti successori, indipendentemente dalla durata.

In sintesi

La legge Cirinnà (L. 76/2016) ha introdotto in Italia tre stati civili distinti — sposato, unito civilmente, convivente di fatto — con effetti successori molto diversi. Sposato e unito civilmente sono equiparati: legittima e successione legittima. Convivente di fatto è una categoria a parte: niente quote ereditarie automatiche, solo un diritto temporaneo di abitazione.

Per chi convive senza essersi sposato né unito civilmente, il modo più efficace per tutelare il partner è scrivere un testamento che gli destini la quota disponibile. La quota varia in funzione degli altri legittimari, ma può arrivare al 100%.

Se vuoi tutelare il tuo partner con un testamento ben fatto, inizia il modulo guidato e in venti minuti avrai una bozza che calcola le quote sulla tua famiglia reale e ti permette di destinare il massimo legalmente possibile al convivente. Per il quadro normativo completo, consulta la nostra pagina fonti.

Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e divulgative; non costituisce consulenza legale, fiscale o notarile. La normativa e la giurisprudenza in materia successoria evolvono nel tempo: prima di prendere decisioni, verifica sempre i riferimenti citati con la normativa vigente o rivolgiti a un professionista qualificato (notaio, avvocato successorista, commercialista).

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