Glossario · Lettera I

Indegnità a succedere

Esclusione dall'eredità per chi ha commesso atti gravi contro il defunto o contro la sua famiglia (omicidio, tentato omicidio, calunnia, falso testamento). In pratica va fatta valere e accertata dal giudice.

Cos'è l'indegnità

L'indegnità è un istituto che la legge italiana (art. 463 c.c.) prevede per escludere dalla successione le persone che hanno commesso atti gravi contro il defunto o la sua famiglia.

A differenza della diseredazione (che è una scelta del testatore), l'indegnità opera per legge ed è dichiarata dal giudice anche contro la volontà del defunto.

Le cause di indegnità (art. 463 c.c.)

  1. Omicidio o tentato omicidio del defunto, del coniuge, di un discendente o ascendente
  2. Lesioni gravi o reati simili contro le stesse persone
  3. Calunnia o falsa testimonianza che abbia portato a una condanna penale grave
  4. Costrizione, minaccia o violenza contro il defunto perché modificasse il testamento
  5. Soppressione, occultamento, alterazione o falsificazione del testamento
  6. Violazione dei doveri parentali in casi gravi (figli o genitori che hanno abbandonato l'altro nei momenti di bisogno)

Come si dichiara

L'indegnità non è automatica nel senso che richiede una sentenza del giudice civile. Va promossa con apposita azione da chi vi ha interesse (di solito gli altri eredi che subentrerebbero al posto dell'indegno).

Termine: l'azione si prescrive in dieci anni dall'apertura della successione.

Conseguenze della dichiarazione

  • L'indegno non eredita la quota che gli sarebbe spettata
  • La sua quota passa agli altri eredi o, in caso di legittima, ai legittimari subentranti per rappresentazione
  • Se aveva già ricevuto i beni, deve restituirli (compresi i frutti percepiti)

Riabilitazione

Il defunto può riabilitare l'indegno con un atto pubblico o un testamento espresso (art. 466 c.c.). In questo caso l'indegnità non opera. La riabilitazione è considerata un perdono.

Differenze con la diseredazione

  • Indegnità: opera per legge, dichiarata dal giudice, motivi tassativi previsti dalla legge
  • Diseredazione: opera per volontà del testatore, decisione discrezionale, possibile solo per non-legittimari (salvo art. 448-bis per i legittimari)

Riferimenti

Artt. 463-466 c.c. (indegnità a succedere).

Termini correlati

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